Il 14 giugno ultimo scorso è stato convertito dal Senato in legge il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
La posizione radicalmente contraria dell’Unione delle Camere Penali sul provvedimento è nota e ha portato alla proclamazione di tre giorni di astensione dalle udienze.
Anche l’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso le sue perplessità e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale hanno sottoscritto appelli fortemente critici nei confronti prima del disegno di legge e poi del decreto governativo.
Poiché la politica non ha voluto sentir ragione non resta che sperare nell’intervento della Corte Costituzionale e così cercherò di segnalare il più evidente dei molti profili di contrarietà alla Carta fondamentale che potrebbero prospettarsi nei confronti di quel provvedimento.
Il principale riguarda lo strumento utilizzato per normare la materia che ci occupa: ovvero il decreto-legge.
Si tratta di un difetto, per così dire, genetico dell’intero complesso normativo adottato.
Com’è noto l’art. 77 secondo comma della Costituzione autorizza il Governo ad adottare, sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di necessità ed urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge. Il Giudice delle leggi ha in più occasioni affermato che l’ampia autonomia del Governo nel ricorrere al decreto-legge non equivale all’assenza di limiti costituzionali, giacché «non può dare un’interpretazione talmente ampia dei casi straordinari di necessità e urgenza da sostituire sistematicamente il procedimento legislativo parlamentare con il meccanismo della successione del decreto-legge e della legge di conversione» (da ultimo la sentenza n. 146 del 2024 della Corte Costituzionale).
Come puntualmente affermato nella sentenza appena richiamata, «il decreto legge presenta, nella gerarchia delle fonti, natura particolare come provvedimento provvisorio adottato in presenza di presupposti straordinari, provvedimento provvisorio che è destinato a operare per un arco di tempo limitato, venendo a perdere la propria efficacia din dall’inizio in caso di mancata conversione in legge entro il termine fissato nell’art. 77 della Costituzione».
L’adozione del decreto-legge è infatti prevista come ipotesi eccezionale, subordinata al rispetto di condizioni precise e fra queste merita ricordare che, come ha affermato sempre la Corte Costituzionale, in una democrazia parlamentare moderna, che riconosce il fondamentale ruolo dei partiti politici (art. 49 Cost.), si realizza un continuum tra il Governo e il Parlamento, grazie all’operare della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo. Pertanto quest’ultimo assume il ruolo di propulsore dell’indirizzo politico.
Tale funzione, tuttavia, non può giustificare lo svuotamento del ruolo politico e legislativo del Parlamento, che resta la sede della rappresentanza della Nazione (art. 67 Cost.), in cui le minoranze politiche possono esprimere e promuovere la loro posizione in un dibattito trasparente (art. 64, secondo comma, Cost.) sotto il controllo dell’opinione pubblica, tenuto altresì conto che “il correlativo esame delle camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente, di tipo prettamente politico, sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa” (sentenza n.29 del 1995 della Corte Costituzionale).
Com’è evidente, l’affermazione appena svolta nella recentissima sentenza della Consulta più sopra richiamata si rivela assolutamente pertinente al caso di specie, nel quale un disegno di legge di contenuto identico (e peraltro di iniziativa governativa) è stato “abbandonato” dopo i rilievi del Presidente della Repubblica e dopo le diffusissime osservazioni svolte di molti giuristi, che hanno fatto emergere plurimi vizi di incostituzionalità, per essere “trasformato” in decreto legge, in assenza di qualsivoglia ragione obiettiva e di previsioni del tutto disomogenee l’una dall’altra.
E la conferma la si trova altresì nel fatto che sulla legge di conversione è stata posta la fiducia.
La mancanza dei presupposti per la decretazione d’urgenza è poi destinata a riflettersi anche sulla legge di conversione, giacché questa non potrebbe mai sanare l’assenza dei presupposti alla base della scelta governativa, poiché “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l’urgenza di provvedere tramite l’utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto legge, costituisce un requisito di validità dell’adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione, la quale, ove intervenga, risulta a sua volta inficiata da un vizio in procedendo (fra le molte sentenze della Corte Costituzionale n. 8 del 2022, n. 149 del 2020, n. 10 del 2015, n.93 del 2011, n. 128 del 2008, n. 171 del 2007 e n. 29 del 1995)”.
Dunque, può seriamente dubitarsi che il Decreto Legge ed Sicurezza sia stato emanato a fronte di una situazione di straordinaria necessità ed urgenza e se cosi non fosse ciò travolgerebbe anche la legge di conversione.
Questo il vizio originario di un provvedimento che criminalizza condizioni di disagio, l’immigrazione e il dissenso in nome di un’idea autoritaria dei rapporti sociali, senza alcuna particolare efficacia e con costi che si misurano in termini di restrizioni delle nostre libertà e dello Stato di diritto.
Più diritto penale e più carcere non equivalgono a più sicurezza e dunque non ci resta che confidare nell’intervento riequilibratore della Consulta. –
Avvocato e presidente della Camera penale friulana
Fonte: Messaggero Veneto
Data: 23 Giugno 2025

